BMW Motorrad Club Pingaso
Statuto
BMW MOTORRAD CLUB PINGASO
Associazione Sportiva Dilettantistica
S T A T U T O
Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE
- È costituita, quale Associazione di diritto privato ai sensi delle disposizioni del I Libro del Codice Civile, l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata:“BMW Motorrad Club PINGASO Associazione Sportiva Dilettantistica” (di seguito “Club” o “Associazione”). La denominazione associativa, laddove consentito dalla legge, potrà essere anche sintetizzata in “BMW Motorrad Club PINGASO ASD”. La sede dell’Associazione è in via Del Gaggiolo, 1 CAP 24047 Comune Arcene Prov. BG.
- La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro Nazionale della Attività Sportive Dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
- La modifica della sede sociale, nell’ambito del medesimo Comune, potrà avvenire con delibera dell’Assemblea Ordinaria dell’Associazione e non costituirà modifica del presente Statuto, ma comporterà l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- Il Club si costituisce senza personalità giuridica di diritto privato, ma si riserva di chiederla previa delibera assembleare ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, D. Lgs. n.39/2021 e ss.mm.ii. .
Art. 2 – SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
- L’Associazione è apolitica nonché aconfessionale e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria.
- L’Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, tramite affiliazione alla FMI – Federazione Motociclistica Italiana (di seguito “FMI”) e/o ad un Ente di Promozione Sportiva (di seguito “EPS”), ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina secondo le direttive previste dalla FMI e/o dall’EPS alla/alle quale/i si affilia.
- L’Associazione esercita in via stabile e principale l’organizzazione delle suddette attività dilettantistiche motociclistiche, in tutte le loro forme e specialità, in particolare di mototurismo, moto d’epoca, enduro, motocross, motorally nonché delle ulteriori specialità riconosciute dalla FMI e/o dall’EPS, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle stesse operando dunque per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle specialità sportive motociclistiche, organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni sul territorio sia regionale che nazionale.
- L’attività istituzionale dell’Associazione, coerentemente alle disposizioni di FMI e/o dell’EPS, potrà comprendere inoltre:
- l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell’educazione stradale fra gli utenti, anche attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento secondo le indicazioni della FMI e/o dell’EPS;
- l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla tutela dell’ambiente e del territorio, in particolare nell’ambito della circolazione in fuoristrada, nonché l’organizzazione e la promozione di tutte le iniziative connesse alla struttura di volontariato motociclistico secondo le indicazioni di FMI, quale ente iscritto nell’Elenco Centrale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, e/o dell’EPS.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri Associati, quali:
- la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l’organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, l’attività svolta da Associati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, sagre e lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l’espletamento di studi e ricerche di mercato in ambito motociclistico, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- l’acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti, motoveicoli e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
- l’attività ludica e ricreativa in favore dei propri Associati, ivi compresa, se del caso, l’allestimento e la gestione di bar, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- l’organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche, nonché in ogni forma di assistenza giuridica, tecnica, didattica e assicurativa;
- qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell’assenza del fine di lucro.
- L’Associazione inoltre, in quanto espressione di appartenenza al mondo associativo ufficiale del marchio BMW:
- promuove manifestazioni motociclistiche nazionali ed internazionali oltre ad altre manifestazioni atte a diffondere l’attività e la cultura motociclistica e il marchio BMW in particolare, sia autonomamente che in collaborazione con il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad di riferimento;
- custodisce il retaggio morale e materiale della tradizione BMW sul piano storico e culturale, riunendo i possessori ed amatori di motociclette di marca BMW in produzione e di cessata produzione
- L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’uguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche associative.
- L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI
nonché agli statuti ed ai regolamenti della FMI e/o dell’EPS e si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento (FIM/FIM Europe) in merito all’attività sportiva praticata. L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FMI e/o dell’EPS e/o delle Federazioni internazionali di riferimento (FIM/FIM Europe) dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
- L’Associazione si impegna a garantire il diritto di voto del proprio rappresentante degli Associati tesserati licenziati nelle Assemblee di FMI e/o dell’EPS.
- Il logo e ogni altro segno distintivo di FMI e/o dell’EPS vengono utilizzati dal Club nel rispetto delle loro rispettive norme regolamentari in materia, in considerazione del rapporto di affiliazione con FMI e/o con l’EPS: l’Associazione espressamente riconosce che, ove venisse meno il rapporto di affiliazione con FMI e/o con l’EPS, procederà senza indugio alla cessazione dell’uso del logo e di ogni altro segno distintivo alle stesse riconducibile.
Art. 3 – DURATA
- L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Art. 4 – PARTECIPAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE A “BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA”
- L’Associazione, dopo aver conseguito specifica approvazione ed affiliazione, farà parte dell’organismo di coordinamento dei vari “BMW Motorrad Club” esistenti in Italia denominato “BMW Motorrad FederClub Italia” (di seguito “FederClub”), che ha sede c/o BMW Italia S.p.A. in San Donato Milanese (MI), Via della Unione Europea n. 1.
- L’Associazione, ottenuto il riconoscimento di Club ufficiale da parte di FederClub, potrà utilizzare nella propria denominazione e nelle comunicazioni sociali e altri elementi distintivi il marchio e logo BMW, unicamente quali parte integrante della propria denominazione e del logo dell’Associazione approvato da FederClub ed esclusa qualsiasi rappresentazione libera e autonoma sia del marchio che del logo BMW; l’Associazione potrà partecipare a tutte le attività organizzate da “BMW Motorrad FederClub Italia” quali, a titolo esemplificativo, gli eventi, i raduni, la promozione di servizi e prodotti con la partecipazione ed il supporto di aziende partner che non risultino in conflitto con gli scopi di FederClub e del marchio BMW.
- L’Associazione, per partecipare alle attività e godere dei servizi messi a disposizione da FederClub dovrà aver versato regolarmente a quest’ultima le quote annuali dalla stessa previste.
Art. 5 – CONCESSIONARIO OD OFFICINA AUTORIZZATA BMW MOTORRAD DI RIFERIMENTO
- L’Associazione, in quanto rappresentativa dei motociclisti appassionati del marchio BMW, deve avere inderogabilmente quale riferimento per l’esecuzione delle proprie attività associative ed istituzionali il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad di zona (di seguito “Affiliazione”) così individuato:
- sito nella provincia ove risiede la maggioranza degli Associati; ovvero
- in caso di parità di numero di Associati presenti in due provincie diverse, scelto dal Consiglio Direttivo del Club;
ovvero
- in caso di inesistenza dello stesso nella provincia individuata ai sensi dei casi poc’anzi menzionati, previa indicazione di una rosa di candidati a BMW Italia S.p.A., già informati e resisi eventualmente disponibili, ed ottenimento di autorizzazione formale della stessa.
- L’Affiliazione è accordata, dietro presentazione di apposita richiesta, ad insindacabile discrezionalità del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad, che si impegna ad affiliarsi con un unico motoclub ufficiale BMW in ogni provincia di sua competenza.
- Se il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad che aveva rilasciato proprio benestare all’Affiliazione dovesse cessare per qualsiasi ragione ovvero venisse sostituito con altro Concessionario o Officina Autorizzata BWM Motorrad, l’Associazione dovrà proporre domanda di Affiliazione al Concessionario o all’Officina Autorizzata BMW Motorrad subentranti, ovvero al Concessionario o Officina autorizzata BMW Motorrad individuato facendo riferimento al maggior numero degli Associati residente in quella provincia. In caso di inesistenza, dovrà essere presentata una rosa di candidati, già informati e resisi eventualmente disponibili, a BMW Italia S.p.A., la quale rilascerà proprio parere, ferma restando la discrezionalità del Concessionario o dell’Officina Autorizzata stessi all’accettazione della domanda.
- Il venir meno di una Affiliazione costituisce motivo di decadenza e scioglimento del rapporto con FederClub e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente Art.4.2.
- Il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad che ha accettato l’Affiliazione può in ragione di gravi motivi e con un preavviso di 3 (tre) mesi recedere dall’Affiliazione, dandone avviso a mezzo raccomandata r. o posta elettronica certificata o fax al Club e a FederClub. Il recesso per gravi motivi da parte del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad costituisce motivo di decadenza e scioglimento del rapporto tra il Club e FederClub e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente Art. 4.2.
- Il Concessionario o l’Officina Autorizzata BMW Motorrad non è obbligato in alcun modo verso il Club e/o verso gli Associati così come gli Associati non sono obbligati all’acquisto e/o manutenzione della propria motocicletta presso il Concessionario o Officina Autorizzata BMW Motorrad. Resta però inteso che il Club non potrà stipulare convenzioni agevolate a favore dei propri Associati con partner che svolgano forniture o servizi in concorrenza con quelli resi dal Concessionario o dall’Officina Autorizzata BMW Motorrad con cui il Club ha l’Affiliazione.
Art. 6 – DOMANDA DI AMMISSIONE
- Possono far parte dell’Associazione in qualità di Associati le persone fisiche, di ambo i sessi, che accettano gli scopi fissati dal presente Statuto, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo dichiarando di conoscere ed accettare le norme dello Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione.
- La validità della qualità di Associato è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di Il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 (sessanta) giorni successivi all’ammissione, deliberare l’eventuale esclusione con provvedimento motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea.
- In caso di domanda di ammissione ad Associato presentata da minorenne, la stessa dovrà essere sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria. L’esercente la responsabilità genitoriale o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’Associato minorenne.
- Gli Associati si distinguono in Ordinari (conducenti) e Aggiunti (passeggeri). L’iscrizione degli Associati Aggiunti (passeggeri) può avvenire esclusivamente in caso di loro diretto rapporto con gli Associati Ordinari (conducenti) di riferimento.
Il Consiglio Direttivo può, altresì, conferire la qualifica di Associato Onorario a soggetti che svolgono o hanno svolto attività meritevoli nell’interesse del Club.
La qualifica di Associato a qualunque titolo, fatta eccezione per quelli Aggiunti nel rispetto di quanto sopra previsto al primo capoverso del presente punto 5., è comunque subordinata al possesso di un motoveicolo BMW: il venire meno di detto requisito è motivo di decadenza della qualifica di Associati come oltre previsto all’Art. 8.
Tutti gli Associati dovranno essere tesserati o alla FMI o all’EPS o ad entrambe, nel rispetto delle loro specifiche regolamentazioni ed in conformità all’affiliazione da parte del Club alle predette entità.
- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo; la quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. L’Associazione tiene un libro degli associati a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
- Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, ivi compresa la partecipazione nelle Assemblee sociali, in veste consultiva. L’Associato minorenne esercita il diritto di partecipazione e di voto nelle Assemblee sociali mediante l’esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
- Gli Associati maggiorenni godono, dal momento dell’ammissione, dell’elettorato attivo e di quello passivo nel rispetto dei requisiti di cui al successivo Art. 15. Tali diritti verranno automaticamente acquisiti dall’Associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- La qualifica di Associato dà diritto a frequentare le iniziative promosse dall’Associazione e indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale nel rispetto delle norme regolamentari dell’Associazione stessa.
- Gli Associati sono tenuti al puntuale pagamento della quota associativa, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo tenuto conto della quota di iscrizione annuale pro capite che deve essere versata dall’Associazione a FederClub, nonché delle quote che fossero richieste a loro per il tesseramento a FMI e/o all’EPS e degli eventuali contributi deliberati dai competenti organi sociali; sono inoltre tenuti al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell’Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 – DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
1. Gli Associati cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi: oltre che per morte, la qualifica di Associato si perde per recesso volontario;
-
- esclusione automatica per morosità rispetto alla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l’Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- mancata rispondenza, come prevista all’Art. 6. punto 5., del requisito di possesso di un motoveicolo BMW;
- scioglimento dell’Associazione, come regolato all’Art. 27 del presente
- Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato l’Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato alla disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
- L’Associato radiato non può essere più ammesso.
- Gli Associati decaduti ai sensi della lettera a) del precedente comma 1 sono tenuti all’integrale pagamento delle quote associative per l’anno in cui si sono dimessi.
- La perdita per qualsiasi motivo della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione e l’Associato dimissionario, escluso o radiato non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio
Art. 10 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA
- L’Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. E’ indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione Ordinaria e Straordinaria. Essa è composta da tutti gli Associati iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative.
- L’Assemblea deve essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati, almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria o elettronica ed eventuali canali social e sito web dell’Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’Assemblea può svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
- L’Assemblea delibera sui punti all’ordine del Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 (dieci) Associati e presentate al Presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l’adunanza.
- Le mozioni urgenti e le proposte di modifiche all’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
- Le Assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo.
- Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un quinto dei partecipanti
- Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, tranne per quanto stabilito dal presente Statuto in materia di modifiche statutarie, scioglimento o liquidazione.
- Nell’Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.
- Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione, nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo nonché in quelle che riguardino la loro responsabilità, non hanno diritto di voto e non potranno ricevere, per tali deliberazioni, alcuna delega da altri Associati.
- L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
- Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle
- Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 11 – PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA
- Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione tutti gli Associati iscritti nel libro degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni Associato ha diritto ad un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro Associato.
Art. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA
- L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e del bilancio preventivo (unitamente di seguito “il Bilancio”). Fino al momento dell’approvazione del bilancio preventivo il Consiglio Direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base di quello approvato l’anno precedente suddiviso in dodicesimi. All’Assemblea di approvazione del Bilancio i componenti del Consiglio Direttivo non avranno diritto di voto secondo quanto previsto dall’art. 21 del Codice Civile.
- Spetta all’Assemblea deliberare (a) sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, (b) nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, (c) per l’elezione a scrutinio segreto
degli organi direttivi dell’Associazione e (d) su tutti gli argomenti attinenti la vita e ai rapporti dell’Associazione, che non rientrino nella competenza dell’Assemblea Straordinaria ai sensi dell’Art. 13 del presente Statuto.
Art. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
- L’Assemblea Straordinaria delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e, in via esemplificativa, sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione; scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
- La convocazione dell’Assemblea Straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
- almeno la metà più uno degli Associati. in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongano l’ordine del giorno;
- almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio
Art. 14 – VALIDITA’ ASSEMBLEARE
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle delibere previste ai successivi punti e 5. sia per costituzione sia per voto. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione sia l’Assemblea Ordinaria che l’Assemblea Straordinaria, quest’ultima fatte salve le eccezioni sia per costituzione sia per voto previste ai successivi punti 4. e 5., sono validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con la maggioranza dei Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare la modificazione dello Statuto sociale è necessaria la presenza di almeno la metà più uno degli Associati con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
- Ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, come oltre prevista all’Art. 27, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati. Ogni Associato ha diritto ad un voto.
Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile compreso da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti compreso il Presidente, determinato di volta in volta in forza di una deliberazione dell’Assemblea Ordinaria degli Associati, e tutti vengono eletti, incluso il Presidente, dall’Assemblea stessa.
- Il Concessionario od Officina Autorizzata BMW Motorrad di riferimento, ove ritenuto da questi opportuno, può proporre la candidatura di un proprio membro nel Consiglio Direttivo, a condizione che sia il titolare o un collaboratore interno del Concessionario o dell’Officina
Autorizzata BMW Motorrad e sia Associato regolarmente iscritto all’Associazione di proprio riferimento: la sua nomina sarà oggetto di validazione e ratifica da parte della competente Assemblea Ordinaria degli Associati. E ’comunque riconosciuto, al titolare o collaboratore interno del Concessionario o dell’Officina Autorizzata BMW Motorrad di riferimento dell’Associazione anche se non iscritto alla stessa, il diritto a presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di Uditore senza facoltà di voto in merito alle deliberazioni.
- Possono ricoprire cariche sociali soltanto gli Associati maggiorenni iscritti nel libro associati, in regola con il pagamento delle quote associative e che: non ricoprano qualsiasi carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FMI e/o dell’EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate o Enti di Promozione Sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
- Il Consiglio Direttivo rimane in carica 2 (due) anni e i suoi componenti sono rieleggibili senza limite di Il Consiglio Direttivo resta in carico fino alla data di Assemblea che approva il Bilancio.
- In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il Vice Presidente e il Segretario con funzioni anche di tesoriere.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente con il voto della maggioranza dei Non è ammessa la rappresentanza con delega tra componenti del Consiglio Direttivo.
- In caso di parità prevale il voto del Presidente
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima
- Tutte le cariche sociali sono da intendersi a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso in qualsiasi forma, ivi compreso il rimborso delle spese anche se documentate e/o giustificate
Art. 16 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia stata fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri, senza formalità.
- Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche a distanza che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Art. 17 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- indire le Assemblee Ordinarie degli Associati da convocarsi almeno una volta all’anno, nonché le Assemblee Straordinarie anche nel rispetto di quanto stabilito all’Art. 10 del presente Statuto;
- deliberare l’importo della quota associativa nel rispetto delle indicazioni fornite da FederClub;
- adottare provvedimenti disciplinari (ammonizione, sospensione fino a 12 mesi, radiazione) sulla base di quanto previsto da apposito regolamento, attuato nel rispetto di quanto previsto al successivo punto 2., nei confronti degli Associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all’Assemblea;
- adottare modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dalla normativa vigente per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi al Codice Etico di FederClub e alle Linee Guida predisposte da FMI e/o dall’EPS nonché nominare il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative di FederClub e di FMI e/o dell’EPS;
- promuovere la partecipazione dell’Associazione e dei suoi Associati alle manifestazioni organizzate da FederClub e/o da FMI e/o dall’EPS;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea degli
- Il Consiglio Direttivo può compilare uno o più regolamenti per il funzionamento dell’Associazione, di eventuali sezioni e singoli settori di attività e di tutte le iniziative da essa promosse, regolamenti la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati. I regolamenti dovranno essere sottoposti all’Assemblea per la loro approvazione.
Art. 18 – DIMISSIONI
- Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà all’integrazione del Consiglio con il subentro del primo e successivi candidati non eletti nella votazione alla carica di Consigliere. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà all’elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.
- Nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica anche non contemporanea della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente e quindi dovrà essere convocata entro 90 (novanta) giorni l’Assemblea Straordinaria per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
- Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
Art. 19 – IL PRESIDENTE
- Il Presidente è eletto dall’assemblea con la maggioranza dei voti presenti rappresentati in Assemblea. Dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile senza limite di mandati.
- Ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.
- Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.
Art. 20 – IL VICE PRESIDENTE
- Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
- Il Consigliere più anziano anagraficamente disponibile sostituirà il Vice Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.
Art. 21 – IL SEGRETARIO
- Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e cura l’amministrazione dell’Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, del libro Associati (se istituito), nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
- Il Consiglio Direttivo. ricorrendone le esigenze da evidenziare e motivare all’Assemblea degli Associati, può attribuire ad un altro Consigliere la carica di Tesoriere. Conseguentemente. ai Consiglieri incaricati per le specifiche funzioni competeranno rispettivamente:
- al Segretario, la redazione dei verbali delle riunioni e delle assemblee, la tenuta dei libri sociali, la tenuta dei libri contabili e del libro Associati (se istituito), il disbrigo delle corrispondenze con gli Associati e altre parti terze;
- al Tesoriere, la gestione delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, la gestione amministrativa, la predisposizione dei bilanci, la custodia sotto la propria personale responsabilità del denaro e di ogni altro valore dell’Associazione che gli venga affidato nonché la rendicontazione al Consiglio Direttivo della situazione di cassa;
fatta salva l’attribuzione da parte del Consiglio Direttivo di altre funzioni compatibili per le predette cariche.
Art. 22 – IL RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO
- Il Consiglio Direttivo delibera il rendiconto economico-finanziario (“Bilancio”) dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione.
- Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.
- Gli avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti né in forma diretta né in forma indiretta tra gli Associati ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini
- In occasione della convocazione dell’Assemblea Ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli Associati copia del Bilancio stesso.
- L’intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso si troverà applicazione quanto disposto dall’Art. 18.
Art. 23 – ANNO SOCIALE
- L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 24 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
- Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito: dai beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; da contributi, erogazioni,
lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
- Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote associative annuali ed eventuali contributi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici e privati, da donazioni e lasciti testamentari, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall’associazione.
- L’Associazione costituisce, ove previsto dalla legge e nelle forme da essa definite in caso di riconoscimento di personalità giuridica, un deposito monetario destinato a costituire un fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con il Club. Se nel corso della vita associativa il patrimonio minimo dovesse diminuire di oltre un terzo in conseguenza di perdite, salvo diversa previsione di legge, il Consiglio Direttivo dovrà senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’ente.
Art. 25 – QUOTA DA VERSARE A BMW MOTORRAD FEDERCLUB ITALIA
- L’Associazione, per ottenere i benefici previsti dall’appartenenza all’organismo di coordinamento FederClub, corrisponderà a quest’ultima la quota annuale pro-capite per ciascuno dei propri Associati che sarà stabilita e versata nei termini previsti da FederClub
Art. 26 – SEZIONI E TRASFORMAZIONE
- La proposta di costituzione di eventuali sezioni potrà avvenire esclusivamente a condizione dell’ottenimento di preventivo assenso esplicito da parte di FederClub e nel rispetto delle normative al riguardo previste da FMI e/o dall’ Fatto salvo quanto prima, la costituzione dovrà essere deliberata dall’Assemblea degli Associati, nella sessione ordinaria.
- L’Assemblea potrà a maggioranza qualificata deliberare la trasformazione dell’Associazione in società di capitali o cooperativa sportiva dilettantistica ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente oltreché richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato secondo quanto previsto all’art. 14, D. Lgs. n.39/2021 e ss.mm.ii. .
Art. 27 – SCIOGLIMENTO
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza, ai sensi dell’art. 21 del Codice Civile, di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli Associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione di ricorso a deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea Straordinaria da parte degli Associati avente per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti degli Associati con diritto di voto, con esclusione di ricorso a deleghe.
- L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà sentita l’Autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’ Associazione
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge o dalle competenti Autorità.
Art. 28 – NORMA DI RINVIO
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento agli statuti ed ai regolamenti della FMI e/o dell’EPS, alle norme del CONI, alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo, di enti non commerciali ed in subordine alle norme del Codice Civile
Art. 29 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
- Tutti gli Associati del Club rinunciano a promuovere qualsiasi vertenza giudiziaria nei confronti del Club ovvero degli Associati del Club rimettendo la decisione di ogni controversia ai buoni uffici del Presidente e, in caso di esito negativo degli stessi, alle norme della FMI e/o dell’EPS o del CONI.
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